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Diar.
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giustissimo... infatti la stradale quando mi ha fermato per i vetri anteriori scuri mi ha multato per l'articolo 72... hanno controllato sul prontuario perchè nemmeno loro sapevano l'articolo, giustamente non possono ricordarli tutti a memoria...
la multa è sempre di 74 euro... se vi fermano per multarviCITAZIONEPagamento in misura ridotta
Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
Il pagamento in misura ridotta va effettuato presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, o, ancora - se l'Amministrazione lo prevede - a mezzo di conto corrente bancario.
Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
- quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
- quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo).
Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.
quoto dal forum http://www.tuningsardegna.net/forum/ tuningsardegnaCITAZIONEhwoarang
tutti conoscono sommariamente l'articolo 78 ma nessuno si è mai soffermato a leggerlo tutto. ecco una spiegazione che vi farà sicuramente comodo.
l'articolo 78 riguardante le MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO ha una lista completa delle parti del veicolo che non posso essere sostituite o modificate.
l'articolo 78 del codice della strada recita quanto segue
come potetevedere sotto all'articolo c'è una dicitara "CFR. ART.236 Reg."
questo il riferimento per il regolamento di esecuzione.
andando a vedere l'articolo 236 del regolamento di esecuzione vedremo che le modifiche a cui si riferisce l'articolo 78 comprendono:
la massa complessiva del veicolo
la massa massima rimorchiabile
le masse massime sli assi
il numero degli assi
gli interassi
le carreggiate
gli sbalzi
il telaio
l'impianto frenante la potenza del motore
il collegamento del motore alla struttura del veicolo.
nello specifico le caratteristiche costruttive o funzionali da non moficare sono elencate nell'appendice V del codice della strada, qui di seguito vediamo la lista
quindi sareste multabili ai sensi dell'articolo 78 con il sequestro della carta di circolazione solo se avete modificato uno particolare che è presente in questa lista.
spero che vi abbia schiarito un pò di idee.
consiglio vivamente a tutti i proprietari di auto modificate armare la vostra auto di un PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ossia il libro che consultano le forze dell'ordine ai posti di blocco in maniera che possiate correggere un pubblico ufficiale che ha intenzione di sequestrarvi il libretto per esempio per i vetri scuri anteriori (fatto accaduto ad un noto frequentatore del forum) i quali vanno sanzionati con l'articolo 71 come spiegherò in altri post.
qui di seguito allego qualche scansione del articolo 78 da 2 prontuari del codice della strada
continua
e per i vetri dallo stesso forum...CITAZIONEhwoarang
i vetri anteriori oscurati in maniera non removibile (ossia non oscrurati con le pellicole remobibili) è vietato in italia e la violazione è punibile secondo l'articolo 71 del C.D.S. con l'ammenda da 71 a 286 euro.
mentre se l'oscuramento dei vetri è avvenuto tramite pellicole removibili è applicabile l'articolo 79 con la stessa ammenda dell'articolo 71.
in entri i casi NON è previsto il sequestro della carta di circolazione.
a breve mi procurerò una copia del prontuario delle multe da tenere sempre in macchina....