CHIARIMENTO SCARICO NON OMOLOGATO

interpretando il nostro cds...

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  1. quentin85
     
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    Salve ragazzi,volevo rendervi partecipe ad una mia(e non solo)interpretazione del codice della strada riguardo il montaggio di un terminale di scarico non omologato...
    Allora sappiamo tramite circolari e via dicendo che uno scarico omologato corredato di foglio di omologazione specifico e targhetta sull'apposito ricambio che ne attesta l'omologazione,e possibile montarlo senza l'aggiornamento della carta di circolazione,fin qui ci arriviamo tutti,anche se come mi e capitato qualche giorno fa le forze dell'ordine come i carabinieri che mi hanno fermato, non ne sono tutti al corrente, un vero peccato visto che do per scontato che sappiano fare il loro lavoro,ma evidentemente non e cosi...

    Ma cosa succede se noi (questo e il mio caso) montiamo un terminale non omologato?360 euro e ritiro del libretto di circolazione vi verrebbe da dire...ma stando al codice della strada questa e un'interpretazione sbagliata(tanto per cambiare!!!)
    Ho deciso quindi di stilare una sintesi di quanto sono riuscito a trovare in rete e CDS alla mano sono arrivato ad una conclusione diversa:

    Premetto che sono impegnato parte dell'anno in polizia municipale,e che quindi ho una discreta conoscenza del codice della strada

    Cosa dice la legge:
    Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 72, 78 e 79. Ma secondo alcune sentenze di giudici di pace, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare sono il 79 o il 72 a seconda dei casi e non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo che sono elencate nell'appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 357,43 a 1.432,99 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a 296. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 74 a 296.
    Conclusioni
    Data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 74 euro, così come prevista dagli articoli suddetti.
    Si può ricorrere…
    Potete presentare ricorso al giudice di pace o al prefetto nelle modalità scritte dietro al verbale.

    Allora da quanto ho scritto sopra e dall'elenco delle modifiche strutturali che necessitano di visita presso la motorizzazione che ho riportato qui sotto, se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata(per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc...L'art 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico,appunto non deve essere modificato,quindi tagliato,accorciato bucato oppure non montato correttamente,pena 72 euro di multa...Infine l'art 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato,ed e il caso di un terminale originale o di un terminale omologato,quindi nel caso io venga sorpreso con un terminale non conforme e quindi non omologato,o omologato per un altro veicolo, vado a violare suddetto articolo, rischiando quindi una sanzione di euro 72...
    A questo punto sta a voi in caso di controllo delle FdO provare a fargli aprire gli occhi e fargli notare che non esiste solo l'art 78(a quanto pare ne sono proprio innamorati) ma bensì esistono anche altri articoli piu specifici a seconda della violazione commessa...

    Qui di seguito vi posto l'elenco delle modifiche strutturali e le caratteristiche costruttive del mezzo citate nel regolamento di esecuzione del CDS:

    Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
    APPENDICE AL TITOLO III
    APPENDICE V
    ART. 227
    (CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI)

    A - Masse, dimensioni ed allestimenti

    a) Massa in ordine di marcia (tara).
    b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
    c) Masse massime sugli assi.
    d) Dimensioni massime di ingombro.
    e) Numero assi ed interassi.
    f) Carreggiate.
    g) Sbalzi massimi.
    h) Fascia di ingombro.
    i) Dimensioni interne abitacolo e determinazione del numero di posti.
    l) Tipo della struttura portante.
    m) Carrozzeria.
    n) Attrezzature particolari.

    B - Prestazioni

    a) Determinazione velocità calcolata.
    b) Verifica della velocità massima.
    c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.
    d) Determinazione consumo combustibile.
    e) Prova di accelerazione in piano.
    f) Spunto in salita.
    g) Rapporto potenza/massa.
    h) Massa rimorchiabile.
    i) Tipo della trasmissione e rapporti.

    C - Sicurezza attiva

    a) Installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    b) Impianto elettrico.
    c) Avvisatori acustici.
    d) Tergiproiettori.
    e) Frenatura, sistema frenante ed elementi costitutivi.
    f) Specchi retrovisori.
    g) Sbrinamento e disappannamento del parabrezza.
    h) Riscaldamento abitacolo.
    i) Serbatoi carburante e prevenzione incendi.
    l) Porte (serrature e cerniere - pedane).
    m) Campo di visibilità del conducente.
    n) Tergilavacristallo parabrezza.
    o) Cerchi e ruote.
    p) Pneumatici e sospensioni.
    q) Sistemazione dei pedali di comando.

    D - Sicurezza passiva

    a) Urti e ribaltamento.
    b) Antifurto.
    c) Vetri di sicurezza.
    d) Ancoraggi delle cinture di sicurezza.
    e) Paraurti per autovetture.
    f) Protezione posteriore anti incuneamento.
    g) Protezione contro lo spostamento del carico (1).
    h) Protezione laterale.
    i) Parafanghi.
    l) Calzatoie.
    m) Sterzo.
    n) Sistemazione interna e rumorosità, resistenza dei sedili e loro ancoraggi.
    o) Cinture di sicurezza.
    p) Sistemi di ritenuta bambini.
    q) Appoggiatesta.
    r) Sporgenze esterne.
    s) Limitazione all'impiego di determinati materiali.
    t) Resistenza cabine.
    u) Identificazione veicoli lunghi e/o pesanti.
    v) Paraspruzzi.
    z) Recipienti semplici a pressione.

    E - Protezione ambientale

    a) Antidisturbi radio.
    b) Rumorosità esterna veicoli a motore.
    c) Emissioni inquinanti dei veicoli con motore ad accensione spontanea o ad accensione comandata.
    d) Posizione tubo di scarico.
    e) Durata dei dispositivi antinquinamento allo scarico.

    F - Norme per particolari categorie di veicoli

    a) Caratteristiche delle autoambulanze.
    b) Caratteristiche dei veicoli di interesse storico o collezionistico.
    c) Caratteristiche degli autobus.
    d) Caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto merci.
    e) Caratteristiche delle autocaravan.
    f) Caratteristiche dei veicoli per trasporto di persone in servizio di noleggio con conducente o in servizio di piazza.
    g) Caratteristiche dei veicoli blindati e/o adibiti a servizi di polizia.
    h) Caratteristiche dei ciclomotori.
    i) Caratteristiche dei quadricicli a motore.
    l) Equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi.
    m) Caratteristiche dei filoveicoli.

    G - Disposizioni fiscali

    a) Alloggiamento targa.
    b) Potenza fiscale.
    c) Potenza fiscale dei motori elettrici.
    d) Targhette e iscrizioni.
    e) Marcatura di identificazione del motore.
    f) (Omissis).

    H - Varie

    a) Tachimetro.
    b) Cronotachigrafo.
    c) Retromarcia.
    d) Organi di aggancio e di traino degli autotreni, degli autoarticolati e degli autosnodati.
    e) Abbinamento per tipi o classi delle motrici con rimorchi/semirimorchi.
    f) Dispositivo di rimorchio dei veicoli in avaria od in rimozione.
    g) Identificazione comandi, spie, indicatori.
    h) Portabagagli.
    i) Portasci.
    l) Antenna radio o radiotelefonica

    Edited by quentin85 - 21/10/2009, 16:33
     
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  2. Diar
     
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    giustissimo... infatti la stradale quando mi ha fermato per i vetri anteriori scuri mi ha multato per l'articolo 72... hanno controllato sul prontuario perchè nemmeno loro sapevano l'articolo, giustamente non possono ricordarli tutti a memoria...
    la multa è sempre di 74 euro... se vi fermano per multarvi
    CITAZIONE
    Pagamento in misura ridotta

    Tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta - cioè il minimo fissato dalle singole norme - entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
    Il pagamento in misura ridotta va effettuato presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, o, ancora - se l'Amministrazione lo prevede - a mezzo di conto corrente bancario.

    Non è consentito il pagamento in misura ridotta:
    - quando il trasgressore non abbia ottemperato all'invito di fermarsi;
    - quando, trattandosi di veicolo a motore, il conducente si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o altri documenti necessari per la circolazione (es. contrassegno assicurativo).

    Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell'importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette con l'iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l'invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale.

    quoto dal forum http://www.tuningsardegna.net/forum/ tuningsardegna

    CITAZIONE
    hwoarang
    tutti conoscono sommariamente l'articolo 78 ma nessuno si è mai soffermato a leggerlo tutto. ecco una spiegazione che vi farà sicuramente comodo.

    l'articolo 78 riguardante le MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL VEICOLO ha una lista completa delle parti del veicolo che non posso essere sostituite o modificate.

    l'articolo 78 del codice della strada recita quanto segueimage
    come potetevedere sotto all'articolo c'è una dicitara "CFR. ART.236 Reg."
    questo il riferimento per il regolamento di esecuzione.
    andando a vedere l'articolo 236 del regolamento di esecuzione vedremo che le modifiche a cui si riferisce l'articolo 78 comprendono:
    la massa complessiva del veicolo
    la massa massima rimorchiabile
    le masse massime sli assi
    il numero degli assi
    gli interassi
    le carreggiate
    gli sbalzi
    il telaio
    l'impianto frenante la potenza del motore
    il collegamento del motore alla struttura del veicolo.

    nello specifico le caratteristiche costruttive o funzionali da non moficare sono elencate nell'appendice V del codice della strada, qui di seguito vediamo la lista

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    quindi sareste multabili ai sensi dell'articolo 78 con il sequestro della carta di circolazione solo se avete modificato uno particolare che è presente in questa lista.
    spero che vi abbia schiarito un pò di idee.
    consiglio vivamente a tutti i proprietari di auto modificate armare la vostra auto di un PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ossia il libro che consultano le forze dell'ordine ai posti di blocco in maniera che possiate correggere un pubblico ufficiale che ha intenzione di sequestrarvi il libretto per esempio per i vetri scuri anteriori (fatto accaduto ad un noto frequentatore del forum) i quali vanno sanzionati con l'articolo 71 come spiegherò in altri post.

    qui di seguito allego qualche scansione del articolo 78 da 2 prontuari del codice della strada

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    continua
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    e per i vetri dallo stesso forum...
    CITAZIONE
    hwoarang
    i vetri anteriori oscurati in maniera non removibile (ossia non oscrurati con le pellicole remobibili) è vietato in italia e la violazione è punibile secondo l'articolo 71 del C.D.S. con l'ammenda da 71 a 286 euro.
    mentre se l'oscuramento dei vetri è avvenuto tramite pellicole removibili è applicabile l'articolo 79 con la stessa ammenda dell'articolo 71.

    in entri i casi NON è previsto il sequestro della carta di circolazione.


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    a breve mi procurerò una copia del prontuario delle multe da tenere sempre in macchina...
     
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  3. quentin85
     
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    Giustissimo,io infatti il prontuario c'è l'ho sempre pronto è assolutamente uno strumento indispensabile per noi...

    P.s:quoto sul fatto che sia indispensabile anche per chi di dovere in quanto il cds e lungo ed in continuo aggiornamento,sul lavoro sarei rovinato senza...
     
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  4. Dinopc
     
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    Ciao a tutti sono nuovo....volevo chiedervi una cortesia se qualcuno possiede una certificazione di omologazione centrale Ragazzon. Dato che sotto la mia opc sta montato un centrale diretto senza silenziatore, mi servirebbe per un eventuale fermo di controllo delle autorità. Chiunque lo possegga mi faccia sta cortesia perchè non so più dove vedere e la ragazzon non me lo rilascia, me la può spedire a : [email protected]
    Ciao e grazie mille
     
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  5. Diar
     
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    se non è omologato non c'è certificato che tenga... nel caso ti fermassero è meglio sperare che ti vada bene senza certificato piuttosto che dare un certificato falso... se se ne accorgono sono c***i amari!
     
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  6. NikoEV88
     
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    quoto... diar! ma quindi montando uno scarico universale...di quelli da 90 euro ke ci sono su speed up per esemplio la multa sarebbe di 74 euro solo?! e scusate l'ot...ma quindi per i fari allo xeno invece c'è il ritiro vero?
     
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  7. alessgio11
     
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    Questa è la normativa vigente.

    Ministero dei Trasporti - Divisione IV
    Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

    Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
    "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
    Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
    Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
    Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
    Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
    ex 00 0000
    Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
    Il Direttore Centrale
    Dr. Ing. Tullio D'ULISSE

     
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  8. djmattm
     
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    ma scusate è necessario il foglio di omologazione dello scarico?? Non basta la punzonatura?? Secondo me si
    Inoltre per le pellicole oscuranti posteriori devono essere necessariamente omologate?? Non sono rimovibili??
     
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  9. alessgio11
     
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    Con lo scarico "omologato " ti devono rilasciare copia dell'omologazione se non vi fosse puoi trovarla sul sito della ditta che ha costrito lo scarico.
    Le pellicole osuranti devono per forza essere omologate è la normativa che lo dice rischi di incorrere in una sanzione amministrativa.
     
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  10. djmattm
     
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    l'ultima domanda..... se per esempio saldo sul finale un terminale di un altro scarico è legale? Penso di si non è che cambio qualcosa o sbaglio?
     
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  11. alessgio11
     
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    Dipende come ti intendi per terminale, in teoria il terminale è la parte dello scarico finale "il gruppo silenziatore" mentre se intendi solo la parte di tubo collegata al gruppo silenziatore allora cambia.
    Saldare un pezzo di tubo sulla parte finale non modifichi la parte strutturale del "terminale " se invece saldi una parte del "gruppo silenziatore " è una modifica strutturale pertanto se non è omologato sono guai.
    Ciao.
     
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  12. piccigabber
     
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    ma che problema c'è.... io giro da 3 anni con un japan style da 90 con la targhetta di omologazione di un'altro scarico ..... e per quanto non ci credano purtroppo è "omologato"

    :lol: :lol:
     
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  13. alessgio11
     
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    Non c'è problema quel giorno che trovi una pattuglia "pignola" fà un controllo dell'omologazione tramite i terminali della loro centrale dove risulta un tipo diverso di scarico poi sono guai.
    Ricorda che non è una sanzione amministrativa ma penale.

    Poi ogniuno è libero di fare quello che vuole al limite si prende le proprie responsabilità e paga le conseguenze
     
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  14. piccigabber
     
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    per quanto ne sò non possono nemmeno verificare i punti aggiornati della patente (solamente se è sospesa)... figuriamoci controllare se il codice della mia omologazione è valido oppure no :roftl:


    e comunque non credo che abbiamo le foto e matricole di ogni scarico omologato..
     
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  15. alessgio11
     
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    Ti sbagli, quando facciamo un controllo di un veicolo e del suo conducente possiamo verificare tutto , c/o la centrale operativa c'è il collegamento diretto alla Motorizzazione di Roma inoltre abbiamo la possibilità di verificare molte altre cose.
     
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36 replies since 4/2/2009, 17:09   31580 views
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